28 aprile 2011

Disabili, poco applicata la Legge 67 Anti Discriminazione


In questi giorni il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di 30 genitori (sostenuti dalla Lega per i diritti delle persone con disabilità) contro il taglio delle ore di sostegno scolastico ai loro figli e ha ordinato all'amministrazione scolastica la "cessazione della condotta discriminatoria" e il ripristino delle ore di sostegno di cui i bambini usufruivano nell'anno scolastico 2009-2010.

Il Tribunale ha applicato, finalmente, la legge 67, che sancisce non solo il diritto di chi vive una condizione di disabilità a non essere discriminato, ma prevede che lo stesso tribunale possa intimare la cessazione di un atto o di un comportamento discriminatorio. Tra l'altro se l'ordinanza dei giudici non fossero successivamente rispettate, la normativa prevede che scatti un'ulteriore procedimento penale nei confronti della parte inadempiente. Dunque chi ritiene di avere subito una discriminazione da un privato o dalla pubblica amministrazione può presentare il ricorso presso la cancelleria del tribunale civile. Inoltre se dopo le opportune indagini, viene accertata la discriminazione, può intervenire per fermarla è se nel caso fosse impossibile fermarla, il giudice adotterà un piano di rimozione delle discriminazione a tempo determinato, dopo di che, se la discriminazione continua, ci sarà un'altra sanzione.

Vi faccio un esempio, se il giudice accerta dopo una denuncia, che una stazione ferroviaria non possiede determinate caratteristiche (scivoli e altri servizi) che non permettono il loro utilizzo a delle persone disabili, questo può decidere di adottare un piano che in tempi brevi permetta l'utilizzo della stazione anche per le persone disabili. E cosi via ... ci siamo capiti?

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